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I limiti del potere di critica del dipendente nei confronti del datore di lavoro
23 / 12 / 2023
Corte di Cassazione ordinanza 30866/2023
La Suprema Corte, in occasione del rigetto di un ricorso proposto avverso la sentenza di Appello, ha rilevato che l'esercizio del potere di denuncia (e in generale del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro) non può essere di per sé fonte di responsabilità, ma può divenire tale qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza dell'insussistenza dell'illecito o dell'estraneità allo stesso dell'incolpato.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il dipendente è stato sottoposto ad un procedimento disciplinare in ragione della strumentalizzazione della denuncia penale al solo fine di arrecare un danno al datore di lavoro.
Secondo la Corte la condotta del lavoratore aveva travalicato l’esercizio legittimo di un diritto presentando alle autorità un esposto non per tutelare i propri diritti, ma con la volontà di danneggiare il datore di lavoro.
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Avv. Pietro Palumbo
Inadempimento al contratto di leasing: conseguenze e disciplina applicabile
18 / 04 / 2021
La legge n. 124 del 2017 ha effetti retroattivi?
È stata posta all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione una questione di particolare importanza circa l’applicabilità dell'art. 1526 c.c. ai contratti di leasing risolti per inadempimento prima dell'entrata in vigore della legge n. 124/2017. In particolare si chiedeva se era possibile applicare o meno una norma sopravvenuta (appunto la legge n. 124/2017) a un fatto verificatosi prima della sua promulgazione.
Le Sezioni Unite erano chiamate a stabilire se il cosiddetto procedimento di "applicazione analogica" della legge n. 124/2017 fosse legittimo per fatti avvenuti prima, dal momento che la medesima legge già esisteva al momento della decisione. Va in questa sede chiarito che l’applicazione analogica è un procedimento secondo il quale, qualora vi sia una lacuna - ovvero quando un caso o una materia non siano espressamente disciplinati -, applica le norme previste per casi simili o materie analoghe. Quindi potrebbe anche capitare che si decida di applicare per analogia a un caso concreto, una norma non esistente al momento della realizzazione del fatto stesso.
Le Sezioni Unite rispondevano a tale quesito affermando che la normativa di cui alla legge n. 124/2017 non ha carattere retroattivo, poiché così non specificato dal legislatore. Non solo, la Corte di Cassazione osservava come la norma sopravvenuta sia intervenuta a colmare una lacuna dell’ordinamento sulla disciplina del contratto di locazione finanziaria, cui soltanto la giurisprudenza aveva posto rimedio attraverso l'applicazione analogica.
Nello specifico, con la sentenza n. 2061 del 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito il seguente principio di diritto “la l. n. 124/2017 non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore”.
Concludendo, per tutti quei contratti di leasing finanziario in cui l’inadempimento dell’utilizzatore si è verificato prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, si applicherà il generale istituto di cui all’art. 1526 c.c. in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.
In particolare, la legge n. 124/2017 prevede che in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il concedente potrà ottenere la restituzione del bene e dovrà corrispondere all’utilizzatore il ricavato della vendita. La parte spettante all’utilizzatore sarà calcolata dopo aver dedotto:
- • i canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;
- • i canoni a scadere;
- • il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto;
- • le spese anticipate per il recupero del bene;
- • la stima del bene e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Covid e obbligo di vaccinazione per il personale sanitario
11 / 04 / 2021
Conseguenze nel rapporto di lavoro per l’operatore che rifiuta il vaccino: presa di coscienza personale e tutela della salute collettiva.
La campagna vaccinale in atto ha avuto, sin da subito, quale criterio di distribuzione quello di dare la precedenza agli operatori del settore sanitario e alle persone anziane. I primi in quanto risorse necessarie alla cura della salute, i secondi perché soggetti estremamente fragili.
Tale decisione ha fatto però immediatamente sorgere tra il personale sanitario un quesito legato alle conseguenze nella quali poteva incorrere chi decideva di non sottoporsi al vaccino.
Dopo mesi di incertezza il Governo ha fornito delle indicazioni precise con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 44/2021.
Il provvedimento stabilisce infatti che qualora “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali” rifiutino la somministrazione del vaccino anti Covid, il datore di lavoro avrà la facoltà di adibirli, se possibile, a mansioni diverse, anche inferiori, che non implicano rischi di diffusione del contagio. In tal caso, la retribuzione dovuta sarà quella corrispondente alle mansioni temporaneamente assegnate, quindi, eventualmente, anche inferiore. Viceversa, nel caso in cui tale assegnazione non fosse possibile, i lavoratori rimarranno sospesi dal lavoro e dalla retribuzione “fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. Diverso, invece, il trattamento previsto per i lavoratori la cui vaccinazione per ragioni mediche non può essere effettuata o deve essere rinviata: il datore di lavoro potrà adibirli a mansioni diverse ma senza decurtazione dello stipendio.
Alla luce del decreto sembra quindi decadere la possibilità di ricorrere al licenziamento, come inizialmente sostenuto da alcuni autorevoli giuristi.
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione rappresenta al momento l’unica via percorribile, qualora non sia possibile destinare i lavoratori ad altre mansioni. A parere di chi scrive rimane inteso che il rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione non può considerarsi in ogni caso condotta disciplinarmente rilevante.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge viene quindi colmato un vuoto normativo e definite le indicazioni per consentire a datori e operatori di prevedere le possibili conseguenze in caso di conflitto tra presa di coscienza individuale e tutela collettiva.
È recente una pronuncia sul tema del Tribunale di Belluno.
Nell’occasione la direzione di una RSA, di fronte al rifiuto di alcuni operatori sanitari di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, ha deciso di imporre loro le ferie. I lavoratori, in disaccordo con la decisione assunta, si sono rivolti al Tribunale, chiedendo in via d’urgenza di essere riammessi al lavoro.
La richiesta è stata rigettata dal Giudice del Lavoro il quale ha ritenuto legittima la condotta adottata dal datore di lavoro, sulla base dei seguenti assunti:
- • è noto il drastico calo di decessi causati dal Covid–19 fra le categorie che hanno potuto usufruire del vaccino, tra queste rientrano a pieno titolo il personale sanitario e gli ospiti delle RSA;
- • è incontestato che i gli operatori sanitari sono impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro stesso luogo di lavoro;
- • è dovere del datore di lavoro tutelare l’incolumità degli altri dipendenti ai sensi dell’art. 2087 c.c. "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Se ancora non è provato che il vaccino blocchi la trasmissione del virus, d’altra parte è però verificato che la vaccinazione degli operatori sanitari impedisce che il contagio possa comportare lo sviluppo della malattia. Avv. Manuela Santantonio Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legale
Tribunale di Milano; sentenza del 14.01.2021
27 / 03 / 2021 Contratto di mutuo e oneri probatori: è necessario dimostrare l’esistenza di un obbligo di restituzione in capo al debitore Il Tribunale di Milano torna sul tema dei prestiti di denaro e sulle modalità con le quali il creditore è tenuto a dimostrare il proprio diritto alla restituzione delle somme consegnate al debitore. Questi i fatti: in un rapporto di coppia ormai terminato, uno dei due fa causa all'altro, sostenendo di avergli prestato una somma di denaro, mai restituita; l'altro si difende sostenendo che la somma percepita sia stata in realtà un regalo e, quindi, di non dover restituire alcunché. Nel corso del procedimento, il presunto creditore dimostra di aver, in effetti, consegnato la somma, ma non si offre di provare che il denaro sia un prestito. Giunti alla sentenza, il Giudice dichiara che non è sufficiente provare di aver consegnato (tramite bonifico bancario o consegna materiale) al proprio debitore l'importo di cui si chiede la restituzione ma che occorre, invece, un ulteriore elemento: è necessario dimostrare che tra le parti si sia concluso un contratto (in qualsiasi forma, non soltanto scritta) avente a oggetto il prestito di denaro. Tale dimostrazione può essere fornita dal creditore con ogni mezzo: tracce scritte dell'accordo; riconoscimenti del debito e impegno alla restituzione da parte del debitore; testimoni in grado di confermare la circostanza. In assenza di tali elementi o di documentazione a supporto, è sufficiente per il debitore dichiarare – senza onere di prova – che si tratti di una donazione anziché di un prestito, senza peraltro avere nessun obbligo di dimostrare la sussistenza della propria posizione alternativa. Il Tribunale ha ribadito infatti che, in presenza di contestazione, gravi sul creditore l’onere di dimostrare non solo l'erogazione delle somme di cui si chiede la restituzione, ma anche la ragione per cui sono state date. Conseguenza di quanto sopra è stato l'inevitabile rigetto della domanda di restituzione formulata dalla presunta creditrice. Tale decisione conferma in ogni caso l'adesione del Tribunale di Milano alla giurisprudenza di merito e di legittimità maggioritaria. Leggi la sentenza Avv. Matteo De Blasio
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleAssegno divorzile e T.F.R.
19 / 03 / 2021 L’ex coniuge ha diritto alla quota di T.F.R. percepito dall’altro anche in caso di sopravvenuta revoca dell’assegno divorzile. Con ordinanza n. 4499 del 19 febbraio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul provvedimento di revoca dell’assegno divorzile e sugli effetti che ne derivano. Il caso sottoposto al vaglio della Corte riguardava un marito che aveva proposto ricorso contro il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Messina che, a sua volta, aveva riconosciuto il diritto dell’ex moglie di percepire la quota del 40% del suo T.F.R. La ragione della decisione stava nel fatto che l’ex coniuge al momento della richiesta era ancora beneficiaria dell’assegno divorzile, che le sarebbe stato revocato solo successivamente. La Corte ha stabilito che la revoca dell’assegno di divorzio non ha effetto retroattivo e non può incidere sul pregresso diritto, eliminandolo. Per la Cassazione, la Corte d’Appello ha infatti correttamente rigettato il reclamo proposto dall’ex marito poiché l’ex coniuge aveva proposto la domanda di riconoscimento della quota di T.F.R. quando era ancora beneficiaria dell’assegno divorzile. Di conseguenza, il fatto che il Tribunale, in separato giudizio, le abbia revocato poi l’assegno di divorzio, è del tutto irrilevante per il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte. I Giudici hanno così confermato che la successiva revoca dell’assegno divorzile non pregiudica il correlato diritto dell’ex coniuge a percepire la quota del T.F.R. dell’altro per agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ai sensi dell’art. 12-bis Legge n. 898/1970. Leggi l'approfondimento Leggi la sentenza Avv. Patrizia Nero
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleCovid e blocco dei licenziamenti
13 / 03 / 2021 Il divieto di licenziamento individuale riguarda tutte le categorie di lavoratori o i dirigenti sono esclusi dall’ambito di applicazione? Non vi è dubbio che il cosiddetto blocco dei licenziamenti, in vigore ormai da quasi un anno, sia uno dei temi più dibattuti in ambito giuslavoristico nel periodo di emergenza pandemica. L’attuale divieto di procedere al licenziamento dei dipendenti è stato introdotto sin dall’inizio dell’emergenza con il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020). Il governo voleva evitare che i lavoratori potessero trovarsi senza un’occupazione durante l’emergenza sanitaria e ha così precluso, inizialmente per 60 giorni, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Lo stop riguardava sia i licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223/1991, sia i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966 ed è stato prorogato mese dopo mese in relazione all’andamento della curva epidemiologica da Coronavirus. Nell’assenza di pronunce giurisprudenziali in tema di applicazione della fattispecie, la dottrina ha sempre sostenuto l’esclusione della figura del dirigente da tale divieto di licenziamento. La pronuncia del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2021 si inserisce in questo contesto segnando una svolta perché estende il blocco anche ai dirigenti e dichiara illegittimo (anzi nullo) il provvedimento di licenziamento. Il giudice ha infatti sostenuto che la ratio del divieto permette un’interpretazione ampia della norma che deve quindi comprendere tutte le categorie di dipendenti a prescindere dal loro status. Leggi l'approfondimento Leggi la sentenza Avv. Pietro Palumbo
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleCovid e canone di locazione di studi professionali: requisiti per la concessione dello sfratto per morosità
05 / 03 / 2021 Valutazione della gravità dell’inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto. Con sentenza n. 617/2020 del 15.12.2020, il Tribunale della Spezia ha esaminato la rilevanza del requisito della gravità dell’inadempimento, occupandosi di un caso di morosità per canoni non pagati nei mesi di lockdown e in quelli immediatamente successivi. Nell’ambito di un contratto di locazione a uso studio professionale (odontoiatrico) il proprietario intimava sfratto per morosità al professionista (il locatario) a causa del mancato pagamento dei canoni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Da parte sua, il locatario sanava soltanto in udienza la morosità accumulata imputando il ritardo alla situazione dovuta alla pandemia da Covid-19. II giudice, nel valutare la posizione nel suo complesso, ha tenuto conto non solo dell’omesso versamento dei canoni di locazione – circostanza pacifica – ma di tutte le peculiarità del caso concreto, tra cui:
- • l’entità oggettiva dell’inadempimento;
- • la durata del rapporto contrattuale tra le parti;
- • la condotta tenuta dal professionista convenuto in giudizio;
- • l’interesse che l’altra parte intendeva realizzare.
Ferie all’estero e obbligo di quarantena: legittimità del licenziamento
18 / 02 / 2021 È licenziabile chi trascorre le ferie all’estero e, al rientro, è costretto ad osservare il periodo di isolamento fiduciario? Il Tribunale di Trento, nell'ambito di un ricorso ex art. 1, comma 49, L.92/2012 avente a oggetto l’impugnazione di un licenziamento per giusta causa, si è espresso in merito alla condotta di una lavoratrice che non aveva potuto riprendere immediatamente servizio al suo rientro dopo un periodo di ferie trascorso all’estero poiché sottoposta a isolamento fiduciario. Il Giudice ha ritenuto tale comportamento idoneo a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Ha infatti ha posto l’attenzione sull’elemento soggettivo e le particolari circostanze in cui la condotta è stata posta in essere e giudicato che la dipendente si sia colpevolmente messa nella condizione di rimanere assente anche dopo il termine delle ferie. Il Tribunale ha puntualizzato che la lavoratrice “era o comunque doveva essere pienamente consapevole che al suo rientro in Italia non avrebbe potuto ritornare al lavoro immediatamente al termine del periodo feriale” e dunque la stessa si sarebbe “posta per propria responsabilità in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla data prescritta, ossia subito dopo la fine del periodo di ferie”. A parere del Giudice, infatti, la lavoratrice “avrebbe ben potuto evitare di trovarsi assoggettata” all’obbligo di isolamento fiduciario “astenendosi dall’effettuare il viaggio in Albania durante il periodo feriale”. In merito al diritto della lavoratrice di fruire delle ferie, il Giudice ha evidenziato che la pretesa di una tale condotta non costituirebbe “un’illegittima limitazione all’esercizio del diritto di fruire delle ferie” posto che “il soddisfacimento delle esigenze di sanità pubblica, sottese alle necessità di contrastare la perdurante situazione di pandemia, ha comportato per ampi strati della popolazione residente in Italia il sacrificio di numerosi diritti della personalità […] anche tutelati a livello costituzionale”. Leggi l'approfondimento Leggi la sentenza Avv. Sara Ramundo
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleResponsabilità del venditore nella compravendita di partecipazioni societarie
09 / 02 / 2021
Esistono rimedi in favore dell’acquirente anche in assenza di clausole di garanzia espressa?
La prassi commerciale nell’ambito delle operazioni di mergers & acquisitions potrebbe suggerire che l’ampiezza della regolamentazione pattizia delle garanzie per vizi spettante all’acquirente, renda inutile il ricorso alla disciplina legale delle garanzie di cui agli artt. 1490 e ss c.c.
Questo contributo si propone così di esaminare le tutele dell’acquirente proprio quando gli accordi stipulati non prevedano una disciplina dettagliata delle garanzie a suo favore.
Si evidenzieranno in particolare quali siano le salvaguardie di chi acquista nell’ipotesi in cui il venditore non garantisca la consistenza patrimoniale della società acquisita e la qualità dei beni sociali - e di conseguenza il valore effettivo della quota - sia inferiore a quanto concordato.
La Corte di Cassazione ha deciso di dare rilievo agli elementi patrimoniali societari quali elementi essenziali per la valorizzazione della quota ceduta.
A partire dalla sentenza n. 3370 del 2004, il precedente consolidato orientamento giurisprudenziale è stato rimesso in discussione. La tutela dell’acquirente è stata infatti riconosciuta anche per i “vizi” legati alla consistenza o alla qualità dei singoli beni patrimoniali della società e non più solo per quelli che riguardano lo status di socio (inteso come l’insieme di diritti, poteri e obblighi di natura patrimoniale e amministrativa).
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Avv. Mirko Santoro
L’avvento del vaccino anti-Covid e l’impatto sul rapporto di lavoro subordinato
30 / 01 / 2021
Il datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori ex art. 2087 c.c., può legittimamente licenziare il dipendente che decide di non vaccinarsi?
Con l’inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid si è fatta strada l’ipotesi che un lavoratore che si rifiuti di sottoporsi al vaccino possa essere legittimamente licenziato.
Si tratta di un tema complesso, con criticità di natura bioetica, su cui si stanno esprimendo diversi giuristi.
Secondo alcuni il licenziamento in caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi a vaccinazione sarebbe legittimo.
Tale posizione ritiene, infatti, prevalente l’interesse della tutela della salute collettiva su quello individuale.
Ciò anche in ragione dell’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che secondo la scienza e la tecnica sono idonee a garantire l’incolumità dei prestatori di lavoro.
Tali argomentazioni, tuttavia, sembrano opinabili se confrontate con quanto disposto dall’art. 32, 2° comma della Costituzione che prevede che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».
Ne deriva quindi che al momento non pare sussistere né un obbligo di vaccinazione in capo ai lavoratori, né la responsabilità del datore di lavoro laddove ometta di procedere disciplinarmente nei suoi confronti.
Permane invece l’obbligo per il datore di lavoro di far rispettare le disposizioni di legge e collettive che impongono di adottare le misure volte a scongiurare il pericolo di contagio (utilizzo di mascherine e guanti protettivi e DPI in generale, rispetto dei protocolli adottati a tutela della salute dei lavoratori, ecc.).
In assenza di un espresso provvedimento legislativo che imponga l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti-Covid, il licenziamento sulla base di tale scelta del lavoratore pare, a oggi, illegittima.
Alla luce della rilevanza sociale del tema, lo Studio Legale manterrà un costante osservatorio sulle prossime evoluzioni.
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Avv. Manuela Santantonio
Tribunale di Milano, ordinanza del 13.11.2020
22 / 01 / 2021 Importo del canone di locazione di un ristorante per il periodo di lockdown. Il Tribunale di Milano, nell'ambito di un ricorso 700 cpc, si è espresso sull'importo del canone dovuto al locatore nell'ambito di un contratto di locazione a uso commerciale per locali adibiti a ristorante, per il periodo di lockdown e oltre. In relazione al periodo di lockdown, il Tribunale ha, in effetti, riconosciuto il diritto ad una riduzione del canone per il periodo da metà marzo a metà maggio, in considerazione della chiusura delle attività di ristorazione disposta dal DPCM del 11.03.2020 sino alla riapertura prevista con il DPCM del 18.05.2020. Sul punto, il Tribunale ha rilevato che nel periodo di chiusura “la prestazione del locatore, pur formalmente ancora possibile, sia divenuta per gran parte inutile per il conduttore, non potendo quest’ultimo utilizzare il bene per la finalità cui era contrattualmente destinato”. Secondo il Giudicante tale diritto alla riduzione deve tenere conto “del possibile impiego residuale dei locali (ad es. per deposito di merce ed attrezzature, o per effettuare consegne a domicilio) e del beneficio fiscale previsto dalla normativa emergenziale come credito di imposta pari al 60% dei canoni versati, oltre che del bilanciamento in termini comparativi con la corrispondente situazione economica del locatore”. Per questo, il Giudice ha ritenuto sussistente il diritto ad una riduzione del canone non superiore al 50%, per i mesi da metà marzo a metà maggio. Il Tribunale ha ritenuto, invece, integralmente dovuto il canone per i mesi successivi “allorché il servizio di ristorazione diveniva nuovamente possibile, al di là della minor redditività dello stesso, non imputabile al locatore una volta che lo stesso abbia adempiuto, conformemente al contratto, alla propria prestazione”. Leggi l'ordinanza Leggi il commento Avv. Matteo De Blasio
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleCORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE, ORDINANZA N. 22604 DEL 16.10.2020
15 / 01 / 2021
L'ex coniuge non ha diritto all'assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner.
La Suprema Corte di Cassazione ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva mantenuto a carico dell'ex marito l'assegno divorzile, nonostante l'esistenza di un rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la ex moglie e il suo nuovo partner, caratterizzato da ufficialità, con frequentazione quotidiana e periodi di piena ed effettiva convivenza.
Il caso ha fatto discutere perché la Cassazione ha usato una terminologia diversa rispetto alle precedenti pronunce; infatti, ha qualificato il rapporto come “relazione affettiva” anziché “convivenza”, pur equiparandone la conseguenza, ossia la revoca dell’obbligo a corrispondere l’assegno divorzile in ragione dei reciproci impegni di assistenza materiale e morale assunti dalla beneficiaria col nuovo partner.
Nella vicenda in esame, l’ex marito aveva proposto ricorso in Cassazione, dolendosi per aver la Corte d’Appello di Reggio Calabria riconosciuto la sussistenza di una convivenza more uxorio stabile tra l’ex moglie e il nuovo compagno, senza però spiegare le ragioni fattuali e giuridiche alla base del riconoscimento del suo onere di versamento dell’assegno divorzile.
Per i Giudici di merito tale relazione non poteva "per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri di continuità e stabilità" necessari per ipotizzare la creazione tra la donna e il suo partner di una nuova famiglia di fatto. Tuttavia, durante l’istruttoria, era stato altresì provato che la donna aveva assunto con il nuovo compagno anche impegni reciproci di assistenza morale e materiale.
Il Collegio di Legittimità ha censurato il ragionamento della Corte territoriale ritenendo dimostrata la frequentazione quotidiana e i diversi periodi di convivenza, quindi la sussistenza dei requisiti di continuità e stabilità che rappresentano il minimo stadio necessario per la creazione della famiglia di fatto.
La Suprema Corte ha così confermato il precedente orientamento di legittimità per cui l’instaurazione di una stabile convivenza (o relazione) da parte dell’ex coniuge beneficiario determina il venir meno di ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile di cui all’art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970.
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Avv. Patrizia Nero
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 36015 DEL 28.10.2020
04 / 12 / 2020
La scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966.
L’art. 6 della Legge n. 604/1966 prevede espressamente che l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento debba essere proposta dal lavoratore, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione o dalla notifica della lettera di licenziamento.
In questo contesto normativo si inserisce la Sentenza n. 36015 del 2020 che si allinea a quanto già stabilito nell’Ordinanza del 29.01.2020 del Tribunale di Monza.
Entrambe le due decisioni concludono con l’accertamento della decadenza e dunque il rigetto del ricorso di un lavoratore affermando che la scansione dell’impugnativa del licenziamento inviata via PEC dall’avvocato, per essere ritenuta valida ed efficace, debba essere sottoscritta digitalmente dal lavoratore o dal suo difensore investito del relativo potere mediante procura rilasciata in forma scritta avente data certa anteriore all’impugnativa stessa o, in alternativa, debba essere accompagnata da un’attestazione di conformità rilasciata da un pubblico ufficiale.
I Giudici dei Tribunali di Palermo e di Monza, dunque, pur ritenendo che la PEC sia un mezzo idoneo per dimostrare l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, sostengono che la “scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966”.
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Avv. Pietro Palumbo
EMERGENZA COVID-19
27 / 05 / 2020 Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e del protrarsi della stessa, il “Decreto Rilancio” (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha prorogato le misure straordinarie a sostegno delle famiglie con figli, precedentemente introdotte dal Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020), ossia il congedo parentale straordinario, ulteriori giorni di permesso mensili per i beneficiari della Legge n. 104/1992 e il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (quale alternativa al congedo parentale straordinario usufruibile dai genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni). Leggi di più
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleEMERGENZA COVID-19
29 / 04 / 2020 Commento sulla privacy nell'ambito della raccolta della temperatura dei dipendenti La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea dei propri dipendenti costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Leggi di più
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleEMERGENZA COVID-19
08 / 04 / 2020 Finanziamenti: misure di sostegno alle imprese per far fronte all’emergenza sanitaria in atto Per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al “Covid 19” (c.d. coronavirus) e con l’obiettivo di arginare l’impatto negativo delle misure per il suo contenimento sui flussi di cassa aziendali, sono state poste in essere una serie di misure che possono fungere da sostegno alle imprese. Trattasi, in particolare: • della moratoria introdotta dall'addendum all’accordo ABI per il credito per l'anno 2019; • della moratoria introdotta dal Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Cura Italia); • del potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI; • di ulteriori misure di semplicazione. Leggi di più
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleEMERGENZA COVID-19
07 / 04 / 2020 Pensioni in favore di familiari superstiti A fronte delle numerose richieste di chiarimento da parte dei familiari in ordine al destino della pensione dei prossimi congiunti deceduti, riteniamo possa essere utile apportare un contributo che consenta di beneficiare di qualche chiarimento. In molti nuclei familiari, infatti, la pensione costituisce l’unica o comunque un’importante fonte di reddito ed è bene avere un quadro completo di diritti e tutele dei familiari. Esistono due diverse tipologie di pensione: quella di reversibilità e quella indiretta. Leggi di più
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleEMERGENZA COVID-19
07 / 04 / 2020 Corona virus impact - Decreto Legge n. 18/2020 Questioni inerenti il rapporto tra imprese e lavoratori. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 ha comportato l’adozione da parte del Governo italiano di provvedimenti volti a contenere il contagio. Tali provvedimenti hanno necessariamente comportato la contrazione dell’attività produttiva e lavorativa delle imprese. Leggi di più
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleEMERGENZA COVID-19
03 / 04 / 2020 Circolare mascherine AIFA Con l’adozione del Decreto Cura Italia, il Governo italiano ha introdotto una specifica serie di norme volte a potenziare la produzione e la fornitura dei dispositivi medici, mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, nonché a semplificare i processi di raccolta dati per la sperimentazione dei farmaci. Leggi di più
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleEMERGENZA COVID-19
03 / 04 / 2020 Lo smart working in tempo di COVID-19 Lo smart working (o lavoro agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Si tratta di una modalità di adempimento della prestazione che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, mirata a favorire la crescita della sua produttività. Il lavoro agile è normato dagli art. 18-24 di cui al Capo II della Legge n. 81 del 22.05.2017. Leggi di più
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02 / 04 / 2020 La Gestione delle risorse di Lavoro al tempo del COVID-19 Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), Assegno Ordinario, Cassa Integrazione in Deroga (CIGD). Il tema degli ammortizzatori sociali è trattato e disciplinato dagli artt. 19 e ss. del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19 – c.d. “Cura Italia”). III. Ammortizzatori Sociali nel Decreto c.d. “Cura Italia” – DL n. 18 del 17.3.2020 Leggi di più INPS - Circolare n.47 del 28/03/2020 Download
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01 / 04 / 2020
La Gestione delle risorse di Lavoro al tempo del COVID-19
La gestione delle risorse di lavoro nel periodo di frammentata decretazione d’urgenza che stiamo vivendo, coniugato alle prescrizioni cogenti (e talvolta contraddittorie) in tema di chiusura / apertura delle attività aziendali, rivela importanza prioritaria nonché l’esigenza di una disamina del tema al fine di consentirne adeguata comprensione e indicazioni operative.
Lo Studio si propone di fornire un contributo analizzando – singolarmente - i principali istituti di riferimento con il proposito di consentire, quanto meno sinteticamente, di esaminare i loro elementi costitutivi nella prospettiva di un loro adeguato e corretto utilizzo concreto.
I. Ferie dei dipendenti
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II. Congedi Parentali
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EMERGENZA COVID-19
30 / 03 / 2020 Sicurezza sul luogo di Lavoro al tempo del COVID-19 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Attività essenziali e condizioni per il loro proseguimento. La rapida diffusione del virus Covid – 19 ha costretto il Governo italiano ad imporre numerose restrizioni riguardo la libera circolazione delle persone e lo svolgimento di attività produttive non essenziali. In particolare, con riguardo a questo secondo punto, il DPCM dell’11.03.2020 successivamente integrato e sostituito dal DPCM 22.03.2020, ha indicato quali sono le attività da considerare “non essenziali”, tra cui: il commercio al dettaglio, i mercati, i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti), le attività connesse alla ristorazione (ristoranti, pasticcerie, gelaterie con la sola eccezione della possibilità di consegna a domicilio). Protocollo Download
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25 / 03 / 2020 La gestione dei figli minori e il diritto di visita dei genitori non collocatari e/o non affidatari durante l’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID–19. Tra le disposizioni normative emanate, alcune riguardano la circolazione delle persone sul territorio nazionale o meglio, impongono delle limitazioni all’esercizio di tale libertà perché necessarie al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia. Ovviamente, tali disposizioni interessano anche i genitori (separati, divorziati ed ex coppie di fatto) non collocatari e/o non affidatari della prole minorenne i quali, alla luce delle prescrizioni imposte dal Governo, si sono chiesti (e hanno chiesto al nostro studio legale) come comportarsi “ai tempi del Coronavirus”. Leggi di più
Decreto Tribunale di Milano N. R.G. 30544/2019 Download Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleEMERGENZA COVID-19
24 / 03 / 2020 Canoni di Locazione - Tutele Esercenti Attività di Negozi - Botteghe - Ristorazione Riteniamo che vi siano ampi margini per instaurare un percorso di confronto con i proprietari ai quali inoltrare le richieste di sospensione, con la consapevolezza che vi sono strumenti di tutela adeguati in casi di situazioni dalla natura eccezionale quale quella che, purtroppo, siamo tutti costretti ad affrontare. Leggi di più
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