Recenti sentenze di rilievo
DIRITTO DEL LAVORO
09 / 10 / 2020 Corte d’Appello di Milano Licenziamento ritorsivo del dirigente. La Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato a un dirigente perché ritorsivo. Nonostante il cosiddetto obbligo di “repechage” sia escluso nel caso dei dirigenti, secondo la Corte assume comunque rilievo il fatto che contestualmente alla comunicazione del licenziamento fosse stato anche risolto il rapporto con il CFO ( responsabile finanziario) posizione aziendale coerente con il profilo professionale del dirigente. Leggi di più
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03 / 08 / 2020 Corte di cassazione, ordinanza n. 16594 La mera tolleranza temporanea non significa acquiescenza del lavoratore a una dequalificazione. In un caso in cui l’impresa sosteneva l’acquiescenza tacita di una lavoratrice all’intervenuta attribuzione di mansioni ritenute inferiori, evidenziata dal fatto che per un anno e mezzo ella non aveva sollevato obiezioni, la Corte ribadisce il principio che per aversi acquiescenza non è sufficiente una temporanea tolleranza, ma è necessario che il destinatario del provvedimento lesivo adotti un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di impugnarlo. Leggi di più
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29 / 07 / 2020 Sentenza n. 16253 del 29 Luglio 2020 Tutela reintegratoria (c.d. attenuata), in caso di mancanza di causalità tra licenziamento oggettivo e motivo addotto a suo fondamento. In un caso di annullamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, del quale era stato smentito in giudizio il motivo addotto a sostegno (cessazione dell’appalto, mentre in realtà il dipendente lavorava in un reparto diverso da quello cessato), la Corte ribadisce che, in tema di licenziamento per g.m.o., la ritenuta mancanza di nesso causale rispetto al motivo addotto a suo fondamento è sussumibile nell’alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto, che giustifica la tutela reintegratoria attenuata. Leggi di più
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23 / 07 / 2020
Corte d’appello Milano sez. lavoro, sentenza 473/2020
L’insussistenza del giustificato motivo oggettivo può essere “manifesta” anche se sia necessario svolgere un’attività istruttoria e non basti l’esame degli atti e dei documenti.
La Corte d’appello accoglie il reclamo proposto dalla lavoratrice verso la sentenza di primo grado che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento ma accordando la sola tutela indennitaria, per omessa prova della “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. La Corte afferma che la "manifesta insussistenza" può risultare anche all’esito dell’attività istruttoria, non essendo necessario che tale condizione risulti immediatamente già dagli atti o dai documenti. La Corte ritiene dunque che risulti il palese inadempimento da parte della multinazionale dell’obbligo di repechage, obbligo questo che richiede una condotta attiva del datore di lavoro nel cercare di ricollocare il dipendente prima di procedere al licenziamento (e senza che sia rilevante il fatto se la lavoratrice si sia attivata per partecipare ai “job posting” interni all’impresa).
La Corte precisa inoltre che l’arco temporale entro il quale valutare se sia stato adempiuto tale obbligo decorre dal momento in cui è sorta la condizione di potenziale esubero, anche se precedente dell’avvio della procedura ex art. 7 L. 604/66. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte accerta dunque il diritto della ricorrente alla tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co 7° l. 300/1970.
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DIRITTO DEL LAVORO
20 / 07 / 2020 Corte di cassazione, ordinanza 20 luglio 2020 n. 15401 Quando le dimissioni valgono come licenziamento. Nel caso analizzato dalla Corte, un’impresa non aveva considerato, ai fini dell’applicazione della disciplina sul licenziamento collettivo, alcuni dipendenti che avevano aderito a una risoluzione consensuale del rapporto per non aver accettato un trasferimento, disposto nel contesto di una riduzione di personale. Viceversa la Corte, superando una precedente giurisprudenza datata, ribadisce che, alla stregua del diritto comunitario sui licenziamenti collettivi, al fine della verifica del numero minimo dei dipendenti coinvolti che comporta l’applicazione relativa disciplina, rientra nella nozione di licenziamento il fatto che il datore di lavoro proceda a una modifica sostanziale e svantaggiosa degli elementi del contratto di lavoro, da cui consegua la cessazione del rapporto, anche su richiesta del lavoratore medesimo. Leggi di più
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10 / 08 / 2020 Sentenza n. 19596 del 2020 No all'accordo separato, se non c'è maggioranza nella RSU Leggi di più
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09 / 06 / 2020 Contratto a tutele crescenti e licenziamento per GMO. Tribunale di Roma, 19 maggio 2020 Contratto a tutele crescenti e licenziamento per GMO: rilevanti ai fini della quantificazione dell’indennizzo anche le dimensioni aziendali e il comportamento del datore di lavoro. Accertata l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il Tribunale si sofferma sui criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria ex art. 3 D.Lgs. 23/2015. Osserva il Giudice che, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, il parametro dell'anzianità di servizio del lavoratore rappresenta la base di partenza per la quantificazione dell’indennità risarcitoria. Quest’ultima, tuttavia, può essere elevata alla luce degli ulteriori parametri desumibili dal sistema, ossia la dimensione aziendale e il comportamento tenuto dal datore di lavoro (nel caso viene aumentata del 50% la misura calcolata sulle mera anzianità). Leggi di più
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09 / 06 / 2020 Ripetuto uso del telepass aziendale. Corte di cassazione, sentenza 3 giugno 2020 n. 10540 Il ripetuto uso del telepass aziendale per ragioni extra lavorative come causa di licenziamento disciplinare. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che il fatto, in quanto commesso da un soggetto in posizione di direzione e controllo di altri dipendenti e operante in maniera autonoma e senza controlli da parte dell’impresa, fosse di gravità tale da far venir meno la fiducia sulla correttezza futura della prestazione, confermando la legittimità del licenziamento. Leggi di più
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09 / 06 / 2020 Nulla la clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza. Corte di cassazione, ordinanza 3 giugno 2020 n. 10535 Nulla la clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza. La Corte ribadisce il principio in un caso in cui la risoluzione del patto di non concorrenza per i due anni successivi alla cessazione del rapporto era stato risolto unilateralmente dal datore nel corso del rapporto di lavoro, circostanza quest’ultima che è stata ritenuta non inficiare la regola, anche laddove la risoluzione venga espressa sotto forma di rinuncia al patto. Leggi di più
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16 / 05 / 2020 Tribunale di Agrigento, sez. Civile, decreto depositato il 29 marzo 2020 COVID-19, la causa relativa al diritto di visita ai figli non ha quel carattere d’urgenza richiesto per la trattazione. La sezione civile del Tribunale di Agrigento ha ritenuto che «la causa relativa alla richiesta di risarcimento del danno presentata dall’ex moglie verso l’ex marito che non rispetta le prescrizioni relative al diritto/dovere di visita dei figli debba essere rinviata». Il Tribunale di Agrigento, adito ex art. 709-ter c.p.c. dall’ex moglie per ammonire e condannare l’ex marito al risarcimento dei danni poiché questi non si era attenuto alle prescrizioni relative al diritto/dovere di visita dei figli stabilite con precedente ordinanza, ha rilevato che l’art. 83 del dpcm n. 18/20202 ha disposto la sospensione di tutte le udienze civili fino al 15 aprile (data prorogata fino all’11 maggio 2020). Inoltre, nella decisione i Giudici hanno rilevato che, ai sensi della Circolare organizzativa emanata dal Tribunale di Agrigento il 23 marzo 20202, devono essere tenute soltanto le udienze riguardanti gli alimenti e le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità, i procedimenti cautelari riguardanti la tutela dei diritti fondamentali della persona e quelli che produrrebbero pregiudizio alle parti se la loro trattazione fosse ritardata. Chiarito questo, il Tribunale specifica che nel caso di specie il diritto di visita del padre è stato regolato con ordinanza alla quale questi deve attenersi. Inoltre, non rivestendo la richiesta di ammonimento e di condanna al risarcimento del danno quel carattere di urgenza richiesto, il Tribunale ha disposto il rinvio dell’udienza alla data che sarà comunicata alle parti. Tribunale di Agrigento, sez. Civile, decreto depositato il 29 marzo 2020.
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15 / 05 / 2020 Cassazione civile sez. I, 30/04/2020, n. 8432 Il regolamento delle spese processuali deve aver luogo solo a conclusione del giudizio di separazione. «Il reclamo ha natura endoprocedimentale e costituisce una mera fase del procedimento di separazione, concludendosi con un provvedimento destinato ad essere assorbito dalla sentenza pronunciata all'esito del giudizio. Pertanto, il regolamento delle spese processuali deve aver luogo a conclusione del giudizio». Cassazione civile sez. I, 30/04/2020, n. 8432.
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14 / 05 / 2020 Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 8816/20; depositata il 12 maggio «La decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza». Una madre proponeva ricorso innanzi al Tribunale per i minorenni domandando all’ex convivente un assegno di mantenimento per il figlio pari a 2000 euro. Poiché il Tribunale determinava il contributo paterno nella misura di euro 520,71, la madre proponeva reclamo innanzi alla Corte d’Appello che elevava l’importo del contributo mensile a euro 1800. In forza di tale pronuncia la ricorrente notificava al padre un atto di precetto per il pagamento degli arretrati per il mantenimento del figlio dalla data dell’originaria domanda giudiziale. Avverso l’atto di precetto il padre proponeva opposizione (art. 615, c. 1, c.p.c.) rilevando che il maggior importo fosse dovuto solo dalla data del decreto con cui la Corte d’Appello aveva proceduto alla rideterminazione dell’assegno o al massimo dalla data del provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. Il Tribunale rigettava l’opposizione al precetto mentre la Corte d’Appello accoglieva il gravame e, stabilendo che il contributo fosse dovuto solo dalla data in cui la madre aveva proposto reclamo, condannava l’appellata alla restituzione degli importi eccessivi ricevuti. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione la madre lamentando il mancato riconoscimento in suo favore che non le sia stato riconosciuto il diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento con decorrenza retroattiva alla data di presentazione del ricorso in Tribunale. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso e rigettando l’opposizione a precetto del padre, osserva che l’obbligazione di mantenimento del figlio si collega allo status genitoriale e assume decorrenza dalla nascita del bambino. Dunque, se i genitori cessano la convivenza, l’obbligo del genitore non collocatario/affidatario decorre dalla effettiva cessazione della coabitazione e non dalla proposizione della domanda giudiziale. Nel caso di specie i giudici osservano che la decisione del Tribunale per i minorenni sull’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario non ha effetto costitutivi ma solo dichiarativi di un diritto direttamente connesso allo stato genitoriale. Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 8816/20; depositata il 12 maggio.
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08 / 04 / 2020 Appalto e contratto di subfornitura Corte di Cassazione, ordinanza 6299 del Marzo 2020. Il committente risponde solidalmente col subfornitore dei crediti retributivi e previdenziali dei dipendenti di quest’ultimo. Come bene spiega la Corte, il dubbio in ordine all’applicabilità della regola della solidarietà anche ai rapporti tra committente e subfornitore nasceva dal fatto che la legge non la prevede esplicitamente e che comunque essa contrasterebbe con l’autonomia attribuita all’istituto rispetto all’appalto. L’obiezione viene superata dalla Corte, anche alla luce di una recente sentenza della Corte costituzionale, con l’applicazione analogica della norma sull’appalto. Leggi di più Breve commento all'ordinanza 6299/2020 Leggi il commento Autore: Avv. Pietro Palumbo
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08 / 04 / 2020 Sentenza n. 19577 del 2019 In materia previdenziale la Sentenza n. 19577 del 2019 statuisce che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento NEGATIVO del credito previdenziale, incombe sull'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l'istituto fondi su rapporto ispettivo ed, a tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine. Leggi di più Breve commento all'ordinanza 6299/2020 ad opera dell' Avvocato Pietro Palumbo Leggi il commento Breve commento all'ordinanza 19577/2019 Leggi il commento Autore: Avv. Pietro Palumbo
Il contenuto proposto è solo a scopo informativo e non rappresenta, né può essere interpretato, come un parere legaleEMERGENZA COVID-19
09 / 03 / 2020 Consulenza attuazione provvedimenti legati al contenimento della diffusione del Coronavirus In virtù della situazione sanitaria e sociale estremamente critica, che riverbera i suoi effetti sulle condizioni economiche delle aziende, lo Studio Legale Centonze ha implementato risorse e professionisti per coadiuvare le imprese nella gestione dell’emergenza con particolare attenzione alle dinamiche collegate e connesse ai contratti in essere. L’obiettivo è quello di attutire le conseguenze economiche e salvaguardare la sopravvivenza delle realtà imprenditoriali. Nello specifico, lo Studio si rende disponibile a prestare consulenza sui seguenti temi: * organizzazione aziendale, contratti di lavoro in essere con i dipendenti, agenti, collaboratori, verificando tutele e strumenti da adottare per evitare rischi di pregiudizi; * contratti commerciali in essere e conseguente gestione dei rapporti con clienti, fornitori, locatori, istituti di credito ecc. previo approfondimento, disamina e verifica delle clausole di salvaguardia e di tutela. Per qualsiasi necessità contattare info@studiolegalecentonze.it Per rimanere aggiornato sulle novità e avere consigli pratici per gestire l'emergenza è ora disponibile a tutti la sezione newsletter: Vai alla newsletter
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23 / 01 / 2020 Cassazione 2020: Decadenza Licenziamento Dirigente Civile Sent. Sex. L Num. 148 Anno 2020 data pubblicazione 08/01/2020. La Cassazione ha chiarito che se il dirigente contesta al datore di lavoro che lo abbia licenziato l’ingiustificatezza del provvedimento non è soggetto alla terribile tagliola della decadenza di 60 giorni entro cui manifestare la rivendicazione. La decadenza si applica solo all’eventuale impugnazione vera e propria del licenziamento, in cui il dirigente lamenti ad esempio la natura discriminatoria del provvedimento (peraltro potendo in tale raro caso chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro). La rivendicazione delle indennità supplementare può essere proposta entro il termine ordinario di prescrizione, che decorre dal momento del licenziamento. Download
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21 / 01 / 2020 Chiusura del fallimento per insufficienza di attivo e presupposti per l’accesso del lavoratore al Fondo di garanzia Inps Tribunale di Roma, 07/01/2019. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 7 gennaio 2019, ha statuito che nell’ipotesi di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo e senza approvazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 102 l.f. e di conseguente cancellazione della società fallita dal registro delle imprese (richiesta dal curatore ai sensi dell’art. 118 co. 2 l.f.), in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2, comma 5, l. 297/1982, il lavoratore che vanta crediti nei confronti della fallita ha diritto di ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia Inps anche in assenza di un preesistente titolo esecutivo, risultando sufficienti il deposito del CUD e/o delle buste paga emesse dalla società datrice di lavoro fallita e poi cancellata.
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17 / 01 / 2020
Individuazione del genitore più idoneo all'affidamento del figlio minore
Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019.
Affidamento del figlio - Interesse del minore - Valutazione - Individuazione del genitore più idoneo - Criteri - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.
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GIURISPRUDENZA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
16 / 01 / 2020 Separazione: l'obbligo di pagare l'IMU ricade sul coniuge assegnatario anche se l'immobile è di proprietà di terzi RG. 1421/2019 L'articolo 4 comma 12 quinques D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012, sancisce la traslazione della soggettività passiva dell'IMU dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio a seguito di separazione, cosicché l'imposizione ricade sempre in capo all'utilizzatore, anche nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia di un terzo e non già del coniuge non assegnatario. La disposizione normativa in parola, non integrando una norma tributaria disciplinante un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, ovvero di norma speciale, può essere interpretata estensivamente e non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonché di interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile. Download
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31 / 10 / 2019 L'utilizzo del telefono aziendale per rivelare notizie ai concorrenti è giusta causa di licenziamento Download
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10 / 10 / 2019 Licenziamento guardia giurata per addormentamento in servizio : nullità Download
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20 / 08 / 2019
Accertamento responsabilità datoriale di violazione norme poste a tutela della salute dei dipendenti ex art. 2087 c.c.
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GIURISPRUDENZA DEL DIRITTO DEL LAVORO
12 / 11 / 2018
Licenziamento nullo matrimonio
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GIURISPRUDENZA DEL DIRITTO DEL LAVORO
10 / 10 / 2018 Mancata individuazione orario di lavoro part time Download
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